Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19936 del 10 agosto 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine per la riassunzione del processo a seguito della cessazione della causa di sospensione, costituita dall'esistenza di una controversia pregiudiziale, decorre solo in forza di una conoscenza legale del provvedimento finale, conseguita per effetto di un’attivitą svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, che sia dunque normativamente idonea a determinare di per sé detta conoscenza, o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di appello aveva ritenuto che la cessazione della causa di sospensione fosse nota alla parte interessata posto che la controversia pregiudiziale pendeva tra le stesse parti e queste erano assistite dagli stessi difensori).

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