Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 20072 del 11 agosto 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’ordinanza di sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per un credito a titolo di mediazione prestata dall'opposta, sulla base della ritenuta pregiudizialità della decisione di altra causa pendente tra la venditrice-opponente e l'acquirente dell’immobile ed avente ad oggetto il mancato avveramento di una condizione sospensiva del contratto di vendita).

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