Cassazione civile Sez. I sentenza n. 502 del 11 gennaio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il modulo decisorio a trattazione mista, stabilito, per il procedimento di cognizione di primo grado, dall'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., è stato esteso anche al giudizio di secondo grado, ancorché con una diversa articolazione endoprocedimentale, a seconda che il giudizio si svolga davanti al giudice monocratico (art. 352, comma 5, c.p.c.) o alla corte d'appello (art. 352, comma 2, c.p.c.), laddove la discussione orale - fissata per un’udienza stabilita con decreto presidenziale comunicato alle parti - segue alla concessione del termine sia per il deposito delle comparse conclusionali che per le repliche. In tale ultima ipotesi, nonostante la completezza delle difese scritte che caratterizzano l'assunzione del modello a trattazione mista davanti la corte suddetta, l'equipollenza tra i due moduli decisori e l'irrilevanza, ai fini dell'effettività del diritto di difesa, dell'omessa fissazione d'udienza, deve ritenersi che una volta stabilita con decreto l'udienza di discussione, l'omesso avviso ad una delle parti costituisce un “vulnus” insanabile all'esercizio del diritto di difesa - in quanto produttivo di un'oggettiva alterazione della parità delle armi - con conseguente nullità della sentenza.

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