Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 19714 del 8 agosto 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della nullitą della notifica il destinatario, che sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, non solo deve produrre una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l'iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, ma deve anche provare la tempestiva dichiarazione fatta al comune che ha abbandonato con la stessa decorrenza.

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