(massima n. 1)
Lincapacitą di intendere e di volere della parte non č causa di sospensione del processo (nella specie, il procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilitą), con la conseguenza che, in caso di tardivitą dellimpugnazione, lunico rimedio č costituito dalla richiesta di rimessione in termini ai sensi dellart. 153, comma 2, c.p.c.