Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3311 del 8 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c. (come modificato dall’art. 45, comma 12, della l. n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la responsabilitą aggravata nella condotta di un soggetto il quale, abusando dello strumento processuale e percorrendo tutti i gradi di giudizio, aveva chiesto il risarcimento di un danno patrimoniale ipotetico, futile e, comunque, di lieve entitą, consistente nell’avere ricevuto dieci e-mail indesiderate di contenuto pubblicitario nell'arco di tre anni).

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