Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25915 del 7 giugno 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p., costituita dall' “essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa”, è configurabile quando la condotta della persona offesa non soltanto si inserisce nella serie causale di produzione dell'evento, ma si collega anche sul piano della causalità psicologica a quella del soggetto attivo, nel senso che la persona offesa abbia voluto la realizzazione dello stesso evento avuto di mira dall'agente.(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che bene fosse stata esclusa la sussistenza della circostanza in questione in un caso in cui la persona offesa del reato di truffa, poi degenerato in rapina, avrebbe agito nella prospettiva di commettere a sua volta un reato di ricettazione).

(massima n. 2)

L'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di truffa per assicurare a sé o ad altri la percezione del profitto cui erano finalizzati gli artifizi e raggiri posti in essere, o comunque per guadagnare l'impunità, può essere ritenuto logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione di detto reato e, se realizzato, con conseguente configurabilità del reato di rapina, comporta che di questo debbano rispondere, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p., anche gli altri concorrenti.

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