Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22221 del 8 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi intrattenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto articolo č quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non giā quella del soggetto che, invece, sia ammesso a farne parte, sia pure estemporaneamente, mentre č irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato.

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