Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19198 del 28 febbraio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

L'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 cod. pen. consiste nell'associarsi di tre o pił persone allo scopo di commettere pił delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e pił grave fattispecie criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito, pur senza affermare l'esistenza di un'organizzazione gerarchica, avessero qualificato l'imputato - famoso sportivo e preparatore atletico che prescriveva anabolizzanti a culturisti, adoperandosi presso i correi per far procurare ai clienti le sostanze necessarie in funzione della disponibilitą del materiale e dell'evolvere dei trattamenti - promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata al commercio di tali sostanze, sottolineando come i singoli episodi di somministrazione accertati in giudizio dovessero essere valutati in proiezione dinamica, quale prova sia dei reati-fine sia anche del sodalizio e, quindi, del ruolo in esso svolto dall'imputato).

(massima n. 2)

Tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall'art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e quelli di esercizio abusivo della professione di farmacista, di cui all'art. 348 cod. pen., e di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, di cui all'art. 445 cod. pen., sussiste un rapporto di specialitą, in quanto chi commercia farmaci e sostanze dopanti in difetto della prescritta abilitazione professionale realizza altresģ, con la medesima condotta, il compimento di attivitą riservate alla professione di farmacista, ulteriormente ponendo in essere, qualora le sostanze medicinali non corrispondano in specie, qualitą o quantitą alle ordinazioni mediche, il comportamento sanzionato dal predetto art. 445 cod. pen.

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