Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2402 del 26 giugno 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il credito ammesso al passivo fallimentare sia stato oggetto, da parte del debitore poi fallito, di delegazione cumulativa passiva, la definitivitą di detta ammissione non preclude l'esperibilitą dell'azione revocatoria fallimentare avverso il negozio di delegazione. Quest'ultimo, infatti, produce una semplice modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, aggiungendo un nuovo debitore (delegato) al debitore originario (delegante), ma non costituisce in favore del creditore alcun diritto di prelazione, e, pertanto, non viene coinvolto dalla decisione relativa all'ammissione del credito al passivo, ancorché condizionata al mancato adempimento da parte del delegato.

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