Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35588 del 3 aprile 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio di retroattivitą della legge pił favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la citazione diretta a giudizio dell'imputato del reato di "stalking" commesso prima della modifica normativa che, aumentando il limite edittale della pena, ha introdotto la necessitą dell'udienza preliminare).

(massima n. 2)

Ai fini della prescrizione del delitto di "stalking", che č reato abituale, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualitą. (Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 26/02/2016

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