Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15378 del 13 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di locazione, l'inidoneitą dell'immobile ai fini del conseguimento dell'abitabilitą non rende annullabile il contratto per errore sulla qualitą dell'oggetto, ma determina il mancato rispetto delle qualitą che l'immobile deve possedere e dunque un vizio della cosa locata, con conseguente esperibilitą del rimedio risolutorio previsto dall'art. 1578 c.c.

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