Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10860 del 7 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffida ad adempiere intimata da un procuratore, la necessitą che la relativa procura abbia forma scritta agli effetti risolutivi di cui all'art. 1454 c.c. non implica la sua allegazione alla diffida medesima, essendo sufficiente che tale procura sia portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei, salvo il diritto dell'intimato a farsene rilasciare copia ai sensi dell'art. 1393 c.c.

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