Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11643 del 14 maggio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di trasferimento del lavoratore, l'art. 1352 c.c., che prescrive che la forma stabilita convenzionalmente dalle parti in vista della conclusione di un contratto si presume voluta per la validitā dello stesso, č applicabile anche nel caso in cui la forma scritta sia stata stabilita, in sede di contrattazione collettiva, non solo per la comunicazione, ma anche per la motivazione del trasferimento stesso, con previsione posta a tutela del lavoratore, il quale deve essere posto in condizione di essere pienamente edotto delle ragioni organizzative per effetto delle quali il suo rapporto di lavoro viene modificato.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto illegittimo il trasferimento di una lavoratrice perché non motivato per iscritto, in violazione dell'onere di forma "ad substantiam" prescritto dall'art. 37 del c.c.n.l. Poste dell'11 luglio 2003).

(massima n. 2)

Nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune il criterio letterale di cui all'art. 1362 cod. civ. costituisce sempre il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni clausola pattizia; il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod.civ., poi, assume un rilievo particolare in ragione delle particolari caratteristiche connotanti la contrattazione collettiva.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.