Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2483 del 1 febbraio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., anche nel caso in cui la vittima (minore di età) sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto; ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. L'accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostanze riguardanti la verificazione dell'evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce "quaestio facti" riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di merito.

(massima n. 2)

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, quanto più le conseguenze della condotta altrui sono suscettibili di essere previste e superate attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente nella produzione del danno, fino al punto di interrompere il nesso eziologico tra condotta e danno quando lo stesso comportamento sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. (Nella fattispecie, da inquadrarsi all'interno dell'art. 2043 c.c., la S.C., accogliendo il ricorso, ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse omesso di verificare e valutare l'incidenza causale della condotta di una bambina nove anni, caduta da un precipizio situato a cinque metri dalla sede stradale, rispetto alla responsabilità da condotta omissiva colposa dell'ente pubblico territoriale.).

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