Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14505 del 6 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente, ai sensi dell'art. 1146, comma 1, c.c., diversamente dalla "accessio possessionis" a vantaggio del successore a titolo particolare di cui all'art. 1146, comma 2, c.c. che, invece, rimette alla volontą dell'acquirente, manifestata anche implicitamente e senza il ricorso a forme sacramentali, la scelta di unire il proprio possesso a quello del dante causa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.