Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3873 del 16 febbraio 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene, per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c., di proprietą comune agli altri comproprietari dell'immobile, salvo contrario accordo, traslativo della proprietą del terreno o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”.

(massima n. 2)

In tema di accessione, il consenso alla costruzione eseguita da uno dei comproprietari del suolo, manifestato dal comproprietario non costruttore, pur non essendo idoneo a costituire un diritto di superficie o altro diritto reale, preclude l'esercizio dello "ius tollendi". Peraltro, ove tale diritto non venga o non possa essere esercitato, i comproprietari del suolo sono tenuti a rimborsare al comproprietario costruttore, in proporzione alle rispettive quote di proprietą, le spese sostenute per l'edificazione dell'opera.

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