Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16814 del 26 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del "de cuius" in virtł di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia č idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualitą di soggetto che deve ritenersi chiamato all'ereditą, ma non anche la qualitą di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualitą di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'ereditą, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'ereditą, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualitą di erede.

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