Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 15240 del 12 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non č tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario č tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

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