Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 4811 del 1 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalitą, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello per non aver effettuato un'adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la maggiore capacitą patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto).

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