Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19517 del 4 agosto 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, il termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c. (nella specie, annuale “ratione temporis”) del diritto dell’assicurato di essere manlevato dalla società assicuratrice in caso di condanna nel giudizio civile, qualora quest’ultimo sia stato instaurato dal danneggiato successivamente alla revoca della propria costituzione di parte civile nel processo penale contro l’assicurato, decorre, ai sensi dell'art. 2952, comma 3, dal giorno di quella costituzione in sede penale, a nulla rilevando la revoca della stessa, che non può, in assenza di adeguata prospettazione difensiva e di prova, ritenersi equivalente alla rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria.

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