Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1012 del 27 febbraio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione libera il debitore, purché il fatto che la determina abbia diretta e sicura incidenza causale sulla sua esecuzione. Conseguentemente, se per l'adempimento è prefisso un termine, ovvero se esso è dilazionato nel tempo, l'eventuale causa impediente può esimere da responsabilità solo se perdura tutta la durata del termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita.

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