Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7580 del 22 dicembre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

La sopravvenuta impossibilitā della prestazione, se non č imputabile al debitore, determina l'estinzione dell'obbligazione, mentre, se č imputabile al debitore, determina la conversione dell'obbligazione di adempimento in quella di risarcimento del danno e, se costituisce l'oggetto di un contratto a prestazioni corrispettive, dā luogo, altresė, all'azione di risoluzione per inadempimento. Pertanto, ove il creditore abbia proposto domande limitate soltanto all'esecuzione specifica della prestazione dedotta in contratto ed al risarcimento dei danni conseguenti al mero ritardo nell'adempimento, l'accertata sopravvenuta impossibilitā, totale e definitiva, di esecuzione della prestazione determina l'improponibilitā delle domande stesse, entrambe presupponendo necessariamente che la prestazione sia ancora eseguibile, senza che a tal fine sia rilevante l'imputabilitā o meno al debitore della sopravvenuta impossibilitā di adempimento, che ha rilievo, invece, esclusivamente in relazione alla responsabilitā per danni da inadempimento definitivo ed alla risoluzione per inadempimento.

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