Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15954 del 27 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pagamento effettuato in esecuzione di una pattuizione contrattuale successivamente dichiarata nulla è ripetibile, perché non può qualificarsi come adempimento di un’obbligazione naturale in quanto non è possibile rinvenire il presupposto della spontaneità né quello dell’esecuzione di un dovere morale o sociale.

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