Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10690 del 27 settembre 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Allorché l'atto d'appello si risolva nella reiterazione di argomentazioni gią motivatamente disattese in primo grado, anche la semplice condivisione delle osservazioni del primo giudice da parte del giudice del gravame vale a soddisfare il requisito della motivazione di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c.

(massima n. 2)

In tema di impossibilitą temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore, l'art. 1256 c.c. si limita ad escludere, finché detta impossibilitą perduri, la responsabilitą del debitore per il ritardo nell'adempimento, ma non disciplina eventuali effetti riflessi sul rapporto contrattuale da cui, in ipotesi, l'obbligazione tragga origine, nel senso di una proroga del rapporto sinallagmatico tra le parti per un tempo corrispondente alla durata dell'impossibilitą temporanea. (Nella specie, affidata in subconcessione la gestione di servizi aeroportuali per tre anni, ed essendo l'aeroporto rimasto chiuso per buona parte di tale periodo per lavori di rifacimento della pista, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto della subconcessionaria ad una proroga del contratto per un periodo corrispondente alle sospensioni verificatesi nell'attivitą aeroportuale).

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