Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29218 del 6 dicembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilitą solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilitą extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilitą contrattuale.

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