Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21927 del 21 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di inadempimento del contratto di compravendita, č sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale č destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre č a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilitā o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolaritā del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore.

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