Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13627 del 30 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, č necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entitā degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed č insindacabile in sede di legittimitā se congruamente motivato.

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