Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5629 del 16 novembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La cessione ordinaria del credito (cui č equiparata — ex art. 24 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 — la girata della cambiale dopo il protesto per mancato pagamento) attua il trasferimento del credito, in capo al cessionario, nella sua identitā causale e, pertanto, privando della titolaritā del credito il cedente, rende a quest'ultimo inopponibile l'eccezione di compensazione giudiziale con tale credito, di altro credito del debitore ceduto inerente al medesimo rapporto.

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