Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16181 del 28 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'interpretazione del contratto, che č attivitā riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimitā solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontā dei contraenti.

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