Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16503 del 5 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di responsabilitą per attivitą medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, dal cui inadempimento deriva - secondo l’"id quod plerumque accidit" - un danno conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertą di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal primo in ragione dello svolgimento sulla sua persona di interventi non assentiti, danno che non necessitą di specifica prova, ferme restando la possibilitą di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sé ancor pił favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori.

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