Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11213 del 9 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attivitā professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, formando oggetto di un accertamento che non č sindacabile in sede di legittimitā, se correttamente motivato.

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