Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2807 del 2 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di condominio, qualora l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135, comma 2, c.c., abbia disposto, in assenza di previa delibera assembleare, lavori di straordinaria amministrazione, la relativa obbligazione č riferibile al condominio ove l'amministratore ne abbia speso il nome e quei lavori siano caratterizzati dall'urgenza, mentre, in mancanza di quest'ultimo requisito, non č configurabile alcun diritto di rivalsa o regresso del condominio medesimo, atteso che il relativo rapporto obbligatorio non gli č riferibile, trattandosi di atto posto in essere dell'amministratore al di fuori delle sue attribuzioni.

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