Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 19303 del 2 agosto 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di trasmissione del diritto di accettare l'ereditą, il trasmissario deve compiere due distinti atti di accettazione, essendo chiamato a succedere in due ereditą, quella originaria e quella del trasmittente, sicché l'acquisto della qualitą di erede del trasmittente non implica automaticamente anche l'acquisto dell'ereditą alla quale quest'ultimo era chiamato.

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