Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6035 del 29 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 2058 secondo comma c.c., il quale conferisce al giudice la facoltā di disporre che il risarcimento del danno avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, non č applicabile alle azioni di tutela di un diritto reale. (Nella specie, domanda di demolizione di opere eccedenti i limiti massimi di superficie contrattualmente previsti a favore del fondo vicino).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.