Cassazione civile Sez. II sentenza n. 16913 del 2 agosto 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La revoca della rinuncia all'ereditą, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensģ l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'ereditą medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validitą ed operativitą di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita (artt. 474 e segg. c.c.).

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