Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1737 del 5 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di fondazione costituita con testamento, le disposizioni del fondatore, le quali prevedano la destinazione a favore di terzi degli utili dei beni che costituiscono la dotazione dell'ente, determinano lo scopo della fondazione medesima e non prevedono, invece, a carico della stessa un modo, inteso nel senso di onere o peso che il gratificato di una liberalitą subisca per volontą di chi ha fatto l'attribuzione e consistente nell'erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale a favore del disponente o di terzi.

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