(massima n. 1)
La domanda di restituzione o riduzione in pristino della parte che ha eseguito delle prestazioni in base a sentenza cassata, prevista dall'art. 389 c.p.c., puō essere proposta nello stesso giudizio di rinvio oppure in separata sede, e, in tale seconda ipotesi, il giudice non č tenuto a riunire i due processi, perchč le domande di restituzione o riduzione in pristino sono del tutto autonome da quelle del giudizio di rinvio e prescindono completamente dalla fondatezza o meno di quest'ultima, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilitā di ottenere al pių presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, e la loro definizione non deve essere procrastinata dall'istruzione e risoluzione della lite principale; nč č tenuto a sospendere il giudizio sulle restituzioni, neanche in vista della possibile compensazione del credito vantato dall'attore con il controcredito invocato dal convenuto nella causa di rinvio o in altri processi da questi intentati contro l'avversario, perchč la compensazione giudiziale di cui all'art. 1243 c.c. presuppone che sia lo stesso giudice a procedere all'accertamento dei reciproci debiti e crediti, onde, non potendo la stessa operare nell'ipotesi di separati giudizi, deve in tal caso scartarsi ogni possibilitā di applicazione degli artt. 295 o 337 c.p.c.