Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1955 del 22 febbraio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Deve essere cassata la sentenza di merito che affermi la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 1669 c.c. limitandosi a osservare che dall'elaborato peritale è risultata l'esistenza tra l'altro di percolamenti e stillicidi che pregiudicano la vivibilità dello stabile e quindi tutti quelli riscontrati devono essere senz'altro qualificati come «gravi difetti». In realtà, è onere del giudice prendere in considerazione singolarmente e analiticamente tutti i vizi indicati dal consulente tecnico d'ufficio e verificare, per ognuno, se siano tali da menomare, sensibilmente, la «vivibilità dello stabile», o se invece ne consentano l'ordinaria fruizione, applicando, in questo ultimo caso, l'articolo 1667 c.c., anche ai fini della soluzione delle questioni di prescrizione e di legittimazione attiva sollevate dall'appaltatore.

(massima n. 2)

In tema di appalto per la realizzazione di edifici o altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, il termine annuale previsto dall'art. 1669, secondo comma, per l'esercizio del diritto del committente ad essere risarcito dei correlativi danni, decorrente dalla denunzia di rovina o di pericolo di rovina, o di gravi difetti dell'immobile, è, per espressa definizione normativa, un termine prescrizionale. Ne consegue che, a norma dell'art. 2943 c.c., il relativo decorso viene interrotto non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma, altresì, da qualsiasi atto stragiudiziale (nella specie, una lettera) che valga a costituire in mora il debitore. Ciò in quanto detto termine si riferisce non già alla sola azione di responsabilità nei confronti dell'appaltatore, ma al diritto di credito del committente, affiancato, come tutti i diritti, dalla facoltà, per il suo titolare, di farlo valere in giudizio, la quale costituisce un modo di esplicazione dello stesso, e non incide sulla sua disciplina sostanziale, ivi compresa la regolamentazione della prescrizione e delle relative cause di interruzione.

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