Cassazione civile Sez. III sentenza n. 90 del 8 gennaio 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

Il creditore che si sia avvalso della clausola risolutiva espressa può rinunciare tacitamente all'effetto risolutivo qualora osservi un comportamento inequivoco, che sia chiaramente incompatibile con la volontà di avvalersi di tale effetto; siffatto inequivoco comportamento, peraltro, non può ravvisarsi nell'ipotesi in cui, avvenuta la risoluzione di diritto del contratto, il locatore che ha instaurato il giudizio per il rilascio dell'immobile locato riceva, pur senza espresse riserve, il pagamento del debito scaduto - che non cessa di essere dovuto - nonché degli ulteriori canoni maturati nel corso del giudizio, che il conduttore in mora nella restituzione delle cose locate è comunque tenuto a corrispondere in forza del disposto dell'art. 1591 c.c.

(massima n. 2)

La tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista in un contratto di locazione, quando essa si sia consolidata attraverso un comportamento abituale; la clausola riprende, peraltro, la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, successivamente al suo precedente comportamento contrario al mantenimento in vita di detta clausola, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni.

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