Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9922 del 11 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancanza di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullitą della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie di mancanza di una pagina della sentenza di primo grado).

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