Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1924 del 16 maggio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

La differenza fra la compensazione legale e quella giudiziale risiede nel fatto che mentre nella prima la liquiditā del credito opposto in compensazione č anteriore al giudizio, nella seconda, invece, il credito non č liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo. Da tanto consegue che mentre la sentenza che dichiara la compensazione legale č di mero accertamento, la sentenza, invece, che pronunzia la compensazione giudiziale integra un accertamento costitutivo e, pertanto, i suoi effetti, diversamente da quanto dispone l'art. 1242 c.c., non retroagiscono al momento della coesistenza dei due crediti.

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