Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4352 del 23 ottobre 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini del computo della durata massima della custodia cautelare ex art. 304, comma 6, c.p.p., per stabilire quale sia «il massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza» da assumere a base del calcolo, deve tenersi conto (anche alla luce di quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 1998), delle eventuali circostanze attenuanti riconosciute in sentenza, non operando, con riferimento alla disposizione sopraindicata, la diversa disciplina dettata, in materia di circostanze, dall'art. 278 c.p.p.

(massima n. 2)

In tema di udienza preliminare, l'assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti disposta dal giudice ai sensi dell'art. 422, come modificato dalla legge n. 479 del 1999, non rientra nella fase delle indagini preliminari (caratterizzate dalla finalizzazione all'esercizio dell'azione penale, dalla direzione da parte del P.M. e dalla segretezza); ne consegue che non è applicabile, durante tale fase, la proroga della custodia cautelare, attinente soltanto alla fase delle indagini preliminari, né può essere ordinata la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, espressamente esclusa in relazione alle esigenze di acquisizione probatoria.

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