Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2526 del 21 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di termini di durata delle misure cautelari, l'articolo 297, comma terzo, c.p.p., ai fini della retrodatazione della seconda misura custodiale, ne limita la rilevanza all'ipotesi in cui un reato sia stato commesso per eseguirne un altro. Tale rapporto di connessione non può ravvisarsi in linea di principio tra i reati riconducibili al programma di azione criminale di un'associazione per delinquere ed il delitto associativo. Ed invero, da un lato sarebbe errato sostenere che i singoli episodi in cui il programma si manifesta sono stati commessi per eseguire il reato associativo, perché questo, a seguito dell'accordo degli associati, è già di per sè perfetto ed operante, con o senza la consumazione dei delitti in parola; e dall'altro il reato associativo sorge per attuare un programma criminoso aperto e globale e non un singolo o singoli reati, sicché l'accordo trascende i suoi momenti esecutivi e non può dirsi immediatamente diretto ad eseguire proprio quel reato o quei reati nella loro storicità. (Nella specie, la Corte ha tuttavia ritenuto che il rapporto tra la detenzione di armi e l'associazione per delinquere di tipo mafioso non sia esclusivamente quello di semplice reato rientrante nel programma criminale dell'associazione, in quanto la detenzione di armi è diretta proprio ed unicamente ad agevolare l'operatività dell'associazione e può definirsi strumentale poiché commessa per eseguire il delitto associativo).

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