(massima n. 2)
Il cosiddetto «travisamento dei fatti», escluso dalla nozione di vizio di motivazione, quale delineata dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (che limita la configurabilità del detto vizio al solo caso della «mancanza» o della «manifesta illogicità» della motivazione stessa, rilevabile dal «testo del provvedimento impugnato»), non è deducibile, in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della violazione di legge processuale, previsto dalla lett. c) del medesimo art. 606, comma 1, c.p.p., atteso il carattere di specificità della prima di dette disposizioni rispetto alla seconda.