Cassazione penale Sez. III sentenza n. 215 del 11 gennaio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Atteso il carattere generalmente permanente delle violazioni della normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro, deve ritenersi, nel caso di pił violazioni unificate sotto il vincolo della continuazione, che, mancando una prova rigorosa del totale adempimento di tutte le prescrizioni violate, la cessazione della loro permanenza, ai fini del decorso del termine prescrizionale, vada fatta coincidere con la pronuncia della sentenza di primo grado.

(massima n. 2)

Il cosiddetto «travisamento dei fatti», escluso dalla nozione di vizio di motivazione, quale delineata dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (che limita la configurabilitą del detto vizio al solo caso della «mancanza» o della «manifesta illogicitą» della motivazione stessa, rilevabile dal «testo del provvedimento impugnato»), non č deducibile, in sede di legittimitą, neppure sotto il profilo della violazione di legge processuale, previsto dalla lett. c) del medesimo art. 606, comma 1, c.p.p., atteso il carattere di specificitą della prima di dette disposizioni rispetto alla seconda.

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