Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14456 del 21 ottobre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo cui non sono applicabili le norme di legge sulla compensazione se non sussiste l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, e che in tal caso la valutazione delle reciproche pretese delle parti si risolve in un semplice accertamento contabile di dare ed avere, può essere pattiziamente derogato, non opponendosi a ciò alcuna norma di legge né i principi generali dell'ordinamento giuridico, ma tale deroga, quando è inserita in un contratto di agenzia con una Compagnia di assicurazioni, non può più ritenersi efficace successivamente alla risoluzione di diritto del contratto che si verifica a seguito della pubblicazione del decreto di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa (art. 6, L. n. 738 del 1978), tenendo conto in particolare che si tratta di clausola limitativa di diritti. (Fattispecie relativa a clausola che non consente all'agente di trattenere somme, e in particolare i premi incassati, neanche a compensazione di suoi crediti).

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