Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2993 del 5 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'idoneitā a rendere testimonianza č concetto diverso, e di maggior ampiezza, rispetto a quello della capacitā di intendere e volere, implicando non soltanto la necessitā di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacitā di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacitā mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con veritā e completezza i fatti a sua conoscenza. L'obbligo di accertamento della capacitā di intendere e di volere non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore de teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza nel testimone di ogni elemento sintomatico della sua assunzione di responsabilitā comportamentale in relazione all'ufficio ricoperto.

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