Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1608 del 18 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di termini per la dichiarazione di ricusazione, in base all'art. 38, comma primo, c.p.p., la presentazione della dichiarazione, nel giudizio, può essere proposta fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491, comma primo, c.p.p., relativo alle questioni preliminari. Tale ultima norma prevede che le questioni preliminari sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Ne consegue che, ai fini del rispetto del prescritto termine, non basta che la dichiarazione di ricusazione sia proposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492, comma primo, c.p.p., occorrendo invece che essa sia proposta, appunto, subito dopo l'accertamento relativo alla costituzione delle parti, che è la prima formalità da osservarsi nell'ambito degli atti introduttivi del dibattimento. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto intempestiva una dichiarazione di ricusazione proposta in una udienza di rinvio del dibattimento, quando ancora questo non era stato dichiarato aperto, ma dopo che, in una precedente udienza, erano state già compiute le formalità relative alla costituzione delle parti).

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