Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1371 del 10 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della esclusione del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, non può considerarsi «colpa grave» quella di colui che, anteriormente all'instaurazione del procedimento penale a suo carico o alla conoscenza della esistenza di detto procedimento, abbia posto in essere comportamenti che, pur senza avere carattere di illiceità, siano stati tuttavia tali da aver dato luogo a ragionevoli sospetti, salvo che si tratti di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, nel qual caso l'obbligo di «non dare ragione di sospetti» è espressamente previsto dalla legge (art. 5, comma terzo, della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, e successive modificazioni).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.