Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7129 del 25 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di divisione giudiziale, una volta passata in giudicato la sentenza con la quale č stato disposto lo scioglimento della comunione e siano stati determinati i lotti, questi entrano da quel momento a far parte del patrimonio di ciascuno degli ex comunisti se pure, nel caso ne sia disposto il sorteggio, l'individuazione in concreto di costoro abbia luogo successivamente in concomitanza con tale adempimento di carattere puramente formale, onde qualsiasi evento si verifichi nel frattempo a vantaggio o in danno dei beni costituenti ciascun singolo lotto, si verifica a vantaggio o in danno dell'ex comunista cui lo stesso verrą assegnato in sede di sorteggio, senza che tali accadimenti possano pił minimamente influire sulla determinazione della composizione dei lotti e dar luogo ad ulteriori aggiustamenti o conguagli.

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